Confermata anche per il 2024 la misura in oggetto, mantenendo per i beni materiali la stessa aliquota dello scorso anno (20%) mentre per quelli immateriali è stata ridotta (15%).
Ricordo che parliamo di beni rientranti nelle tabelle A e B della Legge 232 del 2016, restando esclusi, già dal 2022, i beni strumentali generici.
Il beneficio consiste in un credito d’imposta da far valere in tre quote uguali, a partire dall’anno in corso (ovvero dall’anno di interconnessione del bene all’attività d’impresa), mediante compensazione con il modello F24.
I codici tributo da utilizzare sono 6936 o 6937 rispettivamente per i beni materiali ed immateriali.
Abbiamo detto che per i beni materiali (beni di Tabella A) l’aliquota è del 20% ma scende al 10% e al 5% per investimenti superiori a € 2.500.000 o € 10.000.000, utilizzando, per il calcolo, tutti gli scaglioni interessati. Il limite massimo di investimento agevolato è di 20 milioni (salvo eccezioni).
Riguardo, invece, i beni immateriali (beni di Tabella B), l’aliquota del 15% è fissa, sino ad un massimo di 15 milioni di euro.
Una considerazione molto importante da fare riguarda il caso di incapienza annuale delle somme da compensare; infatti, la quota del credito non utilizzata nell’anno può essere trasferita agli anni successivi senza limiti temporali.
La suddetta agevolazione non può essere goduta da imprese non in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali e con la normativa sulla sicurezza del lavoro.
Le spese sostenute devono essere supportate da fatture recanti la dicitura “acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta previsto dalla legge 178 del 2020, art. 1, commi da 1051 a 1063”.
E’ altresì necessario predisporre una perizia asseverata da tecnico abilitato oppure un attestato di conformità di un Ente certificatore.
Si consiglia anche il rispetto dell’obbligo di comunicazione al Ministero per le Imprese e il Made in Italy.