Fiscale

Rottamazione-quinquies su IMU, TARI e multe: ora la palla passa al contribuente

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Il primo tempo è finito. Il secondo inizia a ottobre.

Il 31 luglio 2026 si è chiuso il termine entro cui Regioni ed enti locali potevano decidere di estendere la Rottamazione-quinquies ai propri carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione: IMU, TARI, bollo auto, altre entrate locali e sanzioni amministrative, multe stradali comprese.

Quella scadenza non riguardava te. Riguardava il tuo Comune, la tua Regione, la tua Provincia.

Ora però la partita si sposta dall’altra parte del tavolo. Da ottobre tocca ai contribuenti presentare domanda — e chi arriva preparato a quella finestra parte con un vantaggio concreto: sa già quali carichi ha, sa già se il proprio ente ha aderito, sa già che cifra può mettere a bilancio.

Chi invece si sveglia a novembre rischia di scoprire troppo tardi di avere le carte in regola, ma non il tempo per usarle.

Cosa prevede la misura

L’articolo 10-quinquies del DL n. 38/2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 88/2026, ha esteso la definizione agevolata prevista dall’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) anche ai carichi affidati all’agente della riscossione da Regioni ed enti locali.

L’estensione riguarda i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Rientrano quindi, a titolo di esempio:

  • IMU e altri tributi comunali
  • TARI
  • Bollo auto e altre entrate regionali
  • Entrate patrimoniali degli enti locali
  • Sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada

Restano invece esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Il calendario aggiornato (attenzione ai termini vecchi)

La disciplina è stata modificata dalla proroga introdotta con il DL n. 63/2026, convertito dalla legge n. 113/2026, che ha ridefinito tutte le scadenze della procedura.

Adempimento Termine
Comunicazione di adesione dell’ente territoriale ad AdER 31 luglio 2026 (scaduto)
Disponibilità dei carichi definibili nell’area riservata AdER dal 15 ottobre 2026
Presentazione della domanda da parte del contribuente dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026
Termine per integrare la domanda 15 dicembre 2026
Comunicazione AdER delle somme dovute 28 febbraio 2027
Pagamento in unica soluzione 31 marzo 2027
Prima rata, in caso di rateazione 31 marzo 2027

⚠️ Occhio alle informazioni superate. In rete circolano ancora i termini della prima formulazione della norma — 15 settembre 2026, 31 ottobre 2026, 31 dicembre 2026 e 31 gennaio 2027. Non sono più validi. Se stai leggendo una guida che riporta quelle date, stai leggendo una guida vecchia.

Il punto che fa la differenza: senza la delibera dell’ente non si fa nulla

Qui sta il vero discrimine, ed è il motivo per cui questa misura non si può leggere come le rottamazioni statali.

La Rottamazione-quinquies sui carichi territoriali non opera in modo automatico. Ogni Regione ed ente locale doveva decidere autonomamente se applicarla alle proprie entrate, adottando uno specifico provvedimento nelle forme previste per i propri atti.

Il provvedimento doveva essere:

  1. pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente creditore (è la pubblicazione che ne determina l’efficacia);
  2. comunicato ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026, via PEC, con l’apposito modulo disponibile nella sezione “Enti Creditori” del sito AdER.

La successiva trasmissione al MEF – Dipartimento delle finanze resta prevista ai soli fini statistici.

Tradotto in pratica: avere una cartella per IMU, TARI o una multa non basta. Occorre prima verificare se l’ente creditore ha effettivamente deliberato. Due contribuenti con la stessa identica cartella, in due Comuni diversi, possono trovarsi uno dentro e uno fuori dalla definizione agevolata.

Non tutti i debiti locali sono uguali

C’è un secondo filtro, altrettanto selettivo. L’articolo 10-quinquies riguarda esclusivamente i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

Restano quindi fuori da questa procedura:

  • i tributi locali gestiti direttamente dall’ente;
  • quelli affidati a concessionari privati della riscossione.

Per queste entrate la Legge di Bilancio 2026 consente agli enti territoriali di introdurre forme autonome di definizione agevolata, ma in quel caso termini, modalità e condizioni dipendono dai singoli atti adottati dall’ente. È un binario parallelo, con regole proprie, da verificare caso per caso.

Multe stradali: attenzione a cosa si azzera davvero

Sulle sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie — comprese le violazioni del Codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992 — l’agevolazione funziona in modo limitato.

Il beneficio riguarda soltanto:

  • gli interessi, comunque denominati, compresi quelli previsti dall’articolo 27, sesto comma, della legge n. 689/1981 (le cosiddette maggiorazioni semestrali) e dall’articolo 30 del DPR n. 602/1973;
  • le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999.

L’importo della sanzione principale resta dovuto per intero.

Su una multa vecchia di anni, però, la differenza non è marginale: le maggiorazioni semestrali possono aver più che raddoppiato l’importo originario. Azzerarle significa spesso dimezzare il debito, anche se il verbale non si “cancella”.

Come si paga: unica soluzione o fino a 54 rate

Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

Piano di pagamento Scadenze
Unica soluzione 31 marzo 2027
Prime cinque rate 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2027
Dalla sesta alla cinquantaquattresima 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno, dal 2028
Interessi sulle rate 3% annuo dal 1° aprile 2027

Ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

La proroga incide anche sugli effetti collegati alle dilazioni in essere: gli effetti previsti dall’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199/2025 si producono alla data del 28 febbraio 2027, e non più al 31 gennaio 2027.

Cosa conviene fare adesso, ad agosto

La domanda si presenta da ottobre, ma il lavoro utile si fa in questi due mesi. Sono tre verifiche, nell’ordine.

1. Verifica se il tuo ente ha aderito. Il provvedimento, per essere efficace, doveva essere pubblicato sul sito istituzionale dell’ente creditore. È lì che si controlla: albo pretorio, sezione amministrazione trasparente, delibere di Consiglio. Se hai carichi verso più enti — il Comune per IMU e TARI, la Regione per il bollo — la verifica va fatta per ciascuno di essi.

2. Ricostruisci la tua posizione debitoria. Serve sapere quali carichi hai, di che anno sono, chi è l’ente creditore e chi li ha in gestione. È il passaggio in cui emergono le sorprese: cartelle mai notificate correttamente, importi già in dilazione, posizioni che convengono più impugnate che definite.

3. Fai i conti prima di decidere. La definizione agevolata non è sempre la scelta migliore in assoluto. Se hai un ricorso pendente con buone probabilità, o una rateazione in corso a condizioni favorevoli, va valutato cosa conviene davvero — perché l’adesione comporta rinunce che non si recuperano.

Dal 15 ottobre 2026 Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili nell’area riservata i dati necessari a individuare i carichi definibili. Da lì al 15 dicembre hai due mesi per presentare la dichiarazione di adesione, esclusivamente in via telematica, con le modalità che AdER pubblicherà entro il 15 ottobre.

Due mesi sembrano tanti. Non lo sono, se devi ancora capire cosa hai.


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Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono l’esame della singola posizione. Ogni valutazione va effettuata sulla base dei carichi effettivamente affidati, degli atti notificati, delle procedure in corso e del provvedimento adottato dall’ente territoriale competente.

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